Scatti biennali. In tema di stipendio ai docenti di religione

Scatti biennali. In tema di stipendio ai docenti di religione, la Corte costituzionale ha espresso in precisi termini il diritto degli interessati agli scatti economici biennali (sentenza 146 del 17 giugno scorso). La dotazione organica dei docenti di religione, secondo la legge 186 del 2003, distingue una percentuale del 70%, riservata all’ingresso di ruolo, ed un’altra del 30% per altri docenti non immessi in ruolo. A questi ultimi non è quindi riconosciuta la stabilità dell’impiego. Una progressione economica garantita – ricorda la Consulta – compensa l’assenza del diritto ad un posto stabile e si realizza con l’applicazione dell’art. 53 della legge 312 del 1980 (…ai docenti di religione si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo…).
Inoltre la Corte ha rilevato sulla questione la mancanza di un termine di riferimento, non essendo l’attuale assetto della categoria dei docenti di religione idoneo a costituire un corretto tertium comparationis.

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