Persona, diritti e giustizia

Il rispetto della persona umana implica il rispetto dei diritti che scaturiscono dalla sua dignità di creatura (Catechismo 1930)
La giustizia è la virtù del riconoscimento e rispetto del diritto (ius suum). Essa obbliga a un doppio titolo: morale e giuridico. Il dovere giuridico è dato dalla legge che promulga e sancisce il diritto. Quello morale dal bene della persona che ogni diritto esige come dovere. La persona è «il diritto sussistente» (A. Rosmini), che suscita il dovere morale del riconoscimento e del rispetto, nella pluralità dei diritti-doveri in cui l’uno e l’altro prendono forma. Dovere anteriore e alla base di quello giuridico: valevole e obbligante in coscienza, al di qua e in assenza di ogni codificazione e controllo legale. Ci sono diritti acquisiti attraverso un legittimo titolo di proprietà. E diritti innati e connaturali alla persona. Tra questi i diritti alla vita e all’integrità, alla casa e al lavoro, all’istruzione e alla cura, alla famiglia e alla procreazione responsabile, alla partecipazione alla vita pubblica e politica, alla libertà di coscienza e di professione di fede religiosa. Ne sono proclamazione eminente la «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo» dell’ONU (1948) e l’enciclica «Pacem in terris» di Giovanni XXIII (1963). «Questi diritti sono anteriori alla società e ad essa s’impongono» (1930). Non sono fatti dalla società, sono fatti prima, dall’ordine della natura e della creazione. Questo significa che l’autorità è sottoposta ad essi: deve riconoscerli, farli valere e tutelarli da rivendicazioni false e abusive.
La giustizia è virtù perequativa di diritti e doveri in ambito privato come «giustizia commutativa», operante negli scambi tra persone e tra gruppi. In ambito pubblico come «giustizia contributiva» dei cittadini al bene comune e come «giustizia distributiva» del bene comune ai cittadini. L’autorità politica è chiamata a garantire l’effettiva parità delle parti nell’esercizio della giustizia commutativa e il criterio di proporzionalità nell’esercizio della giustizia contributiva (ciascuno secondo possibilità e risorse) e distributiva (a ciascuno secondo bisogni e meriti).
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