Previdenza e clero: per i cooperatori parrocchiali manca una disciplina omogenea

Da tempo la presenza dei sacerdoti in servizio in diocesi e parrocchie è fermo al livello «insufficiente». Malgrado alcuni segnali opposti che giungono dai movimenti e dalle nuove comunità, la contrazione della presenza di ministri ordinati sul territorio si allunga su tutta la Penisola, ma con particolare accentuazione in aree del Nord Italia.
Nella ricerca di nuovi modelli e di organizzazioni pastorali più aderenti agli odierni scenari sociali, diversi pastori, parroci e fedeli hanno avviato insieme esperienze innovative, tra le quali le «unità pastorali» (termine che ha contenuti diversi). Tutte le sperimentazioni traggono spunto dall’obiettivo iniziale di superare la scarsità del clero locale. È emersa in queste occasioni la nuova figura del «cooperatore parrocchiale», a sostegno dei compiti materiali ed organizzativi dei presbiteri, il cui «ruolo» può essere assolto sia da diaconi e religiosi sia da laici debitamente preparati.
Rimettendo alla normativa canonica i rispettivi requisiti e compiti dei cooperatori, non è invece omogenea la disciplina civilistica e previdenziale, anche per la diversa qualificazione degli stessi cooperatori. Su questa materia offrono nuove soluzioni nelle più recenti disposizioni della riforma del lavoro (jobs act).
Tuttavia, per i diaconi permanenti valgono le disposizioni della Cei relative al loro autonomo sostentamento, mentre per i religiosi permane il vincolo con i rispettivi Ordini o Congregazioni, accompagnato in genere dall’assenza di obblighi assicurativi.
Cooperatori laici. Per i cooperatori laici non esiste una regolamentazione che ne garantisca il sostentamento soprattutto se svolgono il servizio a tempo pieno. Se gli interessati hanno disponibilità economiche (stipendio, pensione Inps ecc.), il possesso di redditi li mette in grado di svolgere il servizio a titolo gratuito, ma non ignorando la necessità di una tutela assicurativa in caso di infortuni.
Per i laici non economicamente autonomi, in linea di principio, nulla vieta di inquadrarli come lavoratori dipendenti, con relative retribuzioni e contributi Inps. Un’ipotesi che viene già attuata per il lavoro dei cappellani di ruolo, che vengono assunti con contratto di lavoro dipendente – non in contraddizione con il ministero svolto – perché il contenuto del contratto si riferisce solo alle «modalità di esercizio» del ministero (orari, località, osservanza di particolari indirizzi ecc.).
Con minori oneri e più flessibili sono stati i contratti co.co.pro., ormai superati dal jobs act. Più praticabile è ora il «lavoro accessorio» se i compensi annuali non superano i 7.000 euro.

tratto da avvenire

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