Legge naturale e legge civile

«La legge naturale procura il fondamento necessario alla legge civile, che ad essa si riallaccia sia con una riflessione che trae le conseguenze dai principi della legge naturale, sia con aggiunte di natura positiva e giuridica» (Catechismo 1951)
Espressione dell’ordine morale originario stabilito dal Creatore e conoscibile da tutti per il lume della ragione, la legge naturale è alla base della legge civile, vale a dire di ogni norma promulgata da un’autorità umana in vista del bene comune. La legge naturale è principio normativo non solo delle azioni umane, ma anche delle prescrizioni legali. Nessun legislatore è autonomo nella promulgazione di norme di comportamento. La legge naturale è criterio e giudice di queste. È criterio perché enunciazione prima e fondamentale dei beni, dei valori e dei diritti della persona e delle loro esigenze di rispetto, da cui nessuna legalità può prescindere. La legge morale è altresì giudice, perché criterio della giustezza e quindi della doverosità di ogni legge umana. Una legge non può non essere giusta. Altrimenti non ha valore di legge. Come tale non obbliga. Nei suoi confronti il cittadino fa valere il diritto della coscienza a sottrarsi ai suoi vincoli. La coscienza è la dimora del bene e della legge morale, cui la persona è primariamente vincolata. Gli obblighi della coscienza vera e retta antecedono quelli del legislatore. Questi la deve rispettare, non costringendola ad agire contro se stessa, ed ancor prima legalizzandone il diritto a non essere costretta. Diritto che va sotto il nome di obiezione di coscienza. La sua legalizzazione è indice di un autentico “stato di diritto”.
Implicazione o integrazione positiva e giuridica della legge naturale, la legge dello stato merita riconoscimento e rispetto. Essa obbliga moralmente, davanti a Dio, in coscienza, prima che penalmente, davanti al giudice. Trasgredirla è un male morale, un peccato, e non solo un reato. Per la sua violazione, sebbene non notata e punita, il soggetto è colpevole. Al dovere del legislatore di promulgare leggi giuste corrisponde quello del cittadino di ubbidire ad esse. È così smentita l’idea delle leggi civili come “leggi meramente penali”.

avvenire.it