Coronavirus l’emergenza è nazionale non regionale. Sbagliato riaprire le scuole

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I dati comunicati dal Ministero della Salute sono importanti. 13 regioni coinvolte, oltre 1000 casi di coronavirus e purtroppo una trentina le vittime. Ed i casi di contagio vanno dalla Lombardia, alla Sicilia. Non si può più parlare di emergenza regionale. Ma nazionale.

E va trattata come tale. Senza creare alcun allarmismo, bisogna però fare i conti con quello che sta accadendo. Il mondo è in stato d’allerta, l’OMS ha fatto intendere che dobbiamo prepararci alla pandemia globale. Milioni sono gli studenti in tutto il mondo rimasti a casa e continueranno a rimanervi per settimane. Perché siamo nel pieno dell’emergenza. Fare prevenzione significa anche accertare i casi, e renderli pubblici. Poi se di questi dati se ne fa cattivo uso, non è che nascondendo la polvere sotto il tappeto si stia facendo il bene della comunità ed un buon servizio pubblico. Buon servizio pubblico significa soprattutto garantire un’efficace prevenzione. Voglio offrire uno spunto di riflessione sul perché potrebbe essere più corretto provvedere a mantenere le scuole chiuse, in questa fase, che riaprirle. E soprattutto perché sia bene gestirla come emergenza nazionale e non regionale.

L’emergenza non è regionale ma nazionale va tutelata la salute dei cittadini

L’articolo 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

La Corte Costituzionale con la Sentenza 5 del 2018 ha affermato che “il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002) deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Tale principio vale non solo (come ritenuto nelle sentenze appena citate) per le scelte dirette a limitare o a vietare determinate terapie o trattamenti sanitari, ma anche per l’imposizione di altri”. Il principio trattato nella sentenza riguardava la questione vaccinale, ma ciò conferma che la tutela della salute come bene supremo fondamentale va garantito in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Deve perciò concludersi che rientra nella discrezionalità del Governo e del Parlamento intervenire prima che si verifichino scenari di allarme e decidere di non attendere oltre nel fronteggiarla con misure straordinarie. Non deve essere emergenza regionale, ma nazionale. I casi si stanno diffondendo in tutta Italia. Ci sono regioni dove c’è maggiore concentrazione, come Lombardia e Veneto, altre meno, come la Calabria, altre assenti, ma quando hai più della metà delle regioni italiane interessate da casi di coronavirus non si può più parlare di emergenza regionale.

E’ obbligo dello Stato prevenire il danno

Con particolare riferimento al diritto alla salute, è contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità ed ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva (cfr. Corte Costituzionale sent. nr. 30 del 30.12.1987). Pertanto, è del tutto ammissibile chiedere al giudice di inibire all’amministrazione un comportamento che, iniziando a funzionare con le modalità previste, è accertato possa determinare una situazione di messa in pericolo della salute (Cass. Civ. sez, III, 27.7.2000 n. 9383). Concludendo, non è necessario che il danno si sia verificato perché il titolare del diritto possa reagire contro la condotta altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di provocarlo, posto che la protezione apprestata dall’ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca, prima, nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto, poi, nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Giud. Mon. Galazzi – Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato). Tribunale di Palermo – 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953 .

Bisogna ribadire che le disposizioni che portano alla chiusura delle scuole sono misure contingibili e urgenti che costituiscono attuazione concreta di un potere che viene attribuito per far fronte ai casi di emergenza sanitaria o igienica al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica.

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