ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO: La comunione sotto le due specie

La Comunione sotto le due specie

281. La santa Comunione esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatta sotto le due specie. Risulta infatti più evidente il segno del banchetto eucaristico, e si esprime più chiaramente la volontà divina di ratificare la nuova ed eterna alleanza nel Sangue del Signore, ed è più intuitivo il rapporto tra il banchetto eucaristico e il convito escatologico nel regno del Padre[105].

282. I pastori d’anime si facciano un dovere di ricordare, nel modo più adatto, ai fedeli che partecipano al rito o che vi assistono, la dottrina cattolica riguardo alla forma della Comunione, secondo il Concilio Ecumenico di Trento. In particolare ricordino ai fedeli quanto insegna la fede cattolica: che, cioè, anche sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto intero e il Sacramento in tutta la sua verità; di conseguenza, per quanto riguarda i frutti della Comunione, coloro che ricevono una sola specie, non rimangono privi di nessuna grazia necessaria alla salvezza[106].

Inoltre insegnino che nell’amministrazione dei Sacramenti, salva la loro sostanza, la Chiesa ha il potere di determinare o cambiare ciò che essa ritiene più conveniente per la venerazione dovuta ai Sacramenti stessi e per l’utilità di coloro che li ricevono secondo la diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi[107]. Nello stesso tempo però esortino i fedeli perché partecipino più intensamente al sacro rito, nella forma in cui è posto in maggior evidenza il segno del banchetto.

283. La Comunione sotto le due specie è permessa, oltre ai casi descritti nei libri rituali:

a) ai sacerdoti che non possono celebrare o concelebrare;

b) al diacono e agli altri che compiono qualche ufficio nella Messa;

c) ai membri delle comunità nella Messa conventuale o in quella che si dice «della comunità», agli alunni dei seminari, a tutti coloro che attendono agli esercizi spirituali o partecipano ad un convegno spirituale o pastorale.

Il Vescovo diocesano può stabilire per la sua diocesi norme riguardo alla Comunione sotto le due specie, da osservarsi anche nelle chiese dei religiosi e nei piccoli gruppi. Allo stesso Vescovo è data facoltà di permettere la Comunione sotto le due specie ogni volta che sembri opportuno al sacerdote al quale, come pastore proprio, è affidata la comunità, purché i fedeli siano ben preparati e non ci sia pericolo di profanazione del Sacramento o la celebrazione non risulti troppo difficoltosa per il gran numero di partecipanti o per altra causa.

Circa il modo di distribuire ai fedeli la sacra Comunione sotto le due specie e circa l’estensione delle facoltà, le Conferenze Episcopali possono stabilire delle norme, approvate dalla Sede Apostolica.

284. Quando si distribuisce la Comunione sotto le due specie:

a) per il calice solitamente compie il servizio il diacono, o, in sua assenza, il sacerdote; o anche l’accolito istituito o un altro ministro straordinario della sacra Comunione; o un fedele a cui, in caso di necessità, viene affidato questo compito per l’occasione;

b) ciò che rimane del Sangue viene consumato all’altare dal sacerdote, dal diacono o dall’accolito istituito che ha prestato servizio per il calice e che poi, nel modo solito purifica, asterge e ordina i vasi sacri.

Ai fedeli che vogliono comunicarsi solo sotto la specie del pane, la sacra Comunione si dia in questa forma.

285. Per distribuire la Comunione sotto le due specie, si devono preparare:

a) se la Comunione si fa bevendo direttamente dal calice, o un calice di sufficiente grandezza o più calici, con attenzione tuttavia nel prevedere che la quantità del Sangue di Cristo da consumare alla fine della celebrazione non rimanga in misura sovrabbondante;

b) se si fa per intinzione, ostie né troppo sottili né troppo piccole, ma un poco più consistenti del solito, perché si possano convenientemente distribuire, dopo averle intinte parzialmente nel Sangue del Signore.

286. Se la Comunione al Sangue si fa bevendo dal calice, il comunicando, dopo aver ricevuto il Corpo di Cristo, va dal ministro del calice e si ferma davanti a lui. Il ministro dice: Il Sangue di Cristo; il comunicando risponde: Amen, e, il ministro gli porge il calice, che lo stesso comunicando accosta alle labbra con le sue mani. Il comunicando beve un po’ dal calice, lo restituisce al ministro e si allontana; il ministro asterge con il purificatoio il labbro del calice.

287. Se la Comunione al calice si fa per intinzione, il comunicando, tenendo la patena sotto il mento, va dal sacerdote che tiene il vaso con le particole, al cui fianco sta il ministro che tiene il calice. Il sacerdote prende l’ostia, ne intinge una parte nel calice e mostrandola dice: Il Corpo e il Sangue di Cristo; il comunicando risponde: Amen, dal sacerdote riceve in bocca il Sacramento, e poi si allontana.

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