Stranieri irregolari, così la sanatoria

Mille euro per regolarizzare lo straniero assunto in nero, più una marca da bollo da 14,62 euro e i costi contributivi (se quelli retributivi risultano essere stati già sostenuti, seppure in nero) del rapporto di lavoro sanato per un minimo di sei mesi. La sanatoria o regolarizzazione, che dir si voglia, riguarda tutti i rapporti di lavoro, in ogni settore produttivo, quindi non soltanto colf o badanti ma pure muratori, agricoltori e lavoratori in genere. Per aderirvi occorre presentare una dichiarazione, in via telematica, tra oggi e il 15 ottobre.

Per l’ammissione sono previste alcune condizioni ma in via generale la regolarizzazione funziona così: il datore di lavoro che al 9 agosto 2012 occupa irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi e continua ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, lavoratori stranieri presenti in Italia in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011, può regolarizzare il rapporto di lavoro dichiarandone la sussistenza, previo pagamento del contributo forfetario di mille euro. Da ciò deriva che tre sono i presupposti fondamentali: il datore di lavoro deve occupare irregolarmente (in nero) il lavoratore straniero al 9 agosto e questo rapporto di lavoro deve perdurare da almeno tre mesi (deve, quindi, risultare costituito prima del 9 maggio 2012); il datore di lavoro deve continuare ad occupare il lavoratore da regolarizzare alla data di presentazione della dichiarazione (un giorno compreso tra oggi e il 15 ottobre); il lavoratore da regolarizzare deve essere presente in Italia, ininterrottamente, dal almeno il 31 dicembre 2011 (cioè deve essere arrivato in Italia entro tale data e non deve più essere ripartito).

I soggetti interessati, dunque, sono da una parte i datori di lavoro e dall’altra i lavoratori. Sul primo versante, sono ammessi tutti i datori di lavoro sia italiani sia comunitari o extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, purché privi di condanna negli ultimi 5 anni. Sul versante dei lavoratori possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro con stranieri purché presenti in Italia in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011 e privi di qualunque condanna a loro carico, anche se dovesse trattarsi di sentenze non definitive.

Ritornando sul versante dei datori di lavoro, sono ammessi alla regolarizzazione solo coloro che soddisfino un determinato requisito reddituale (risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio del 2011). Il requisito, fissato dal decreto interministeriale di attuazione della sanatoria, distingue due ipotesi a seconda del tipo di rapporto di lavoro da regolarizzare: dipendente o lavoro domestico. Nel primo caso (ogni settore salvo che quello domestico) il requisito reddituale per il datore di lavoro, persona fisica, ente o società, è di 30mila euro di reddito imponibile (quindi reddito al netto degli oneri deducibili, è quindi l’importo indicato al rigo Rn4 del modello Unico). In alternativa, l’ammissione alla sanatoria è comunque consentita in presenza di un fatturato di pari importo; questa seconda via si presta ad essere una ciambella di salvataggio per coloro che non arrivano a dichiarare 30mila euro di reddito.

Nel secondo caso (regolarizzazione domestici) sono previsti due limiti: il primo per il nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito ed è fissato a 20mila euro di imponibile; il secondo, per i nuclei familiari composti da più soggetti percettori di reddito ed è fissato a 27mila euro di reddito imponibile; in tal caso i redditi di coniuge e parenti entro il secondo grado possono concorrere a raggiungere il limite, anche se non conviventi.

Infine, è prevista un’ipotesi esonerativa: quella del lavoro domestico per assistenza (badanti). Infatti, la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, qualora effettui la dichiarazione di emersione per uno straniero addetto alla sua assistenza.
La dichiarazione di emersione è dunque presentabile previo pagamento, mediante modello F24, di un contributo forfetario di 1.000 euro per lavoratore regolarizzato. Sul modello di pagamento andrà indicato, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Il contributo pagato non è deducibile ai fini Irpef e inoltre, in caso d’irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda di sanatoria, ovvero di mancata presentazione della stessa (una volta pagato), non verrà restituito.

 

Daniele Cirioli / avvenire.it