Sede vacante, un tempo d’attesa. Conclave, al via le convocazioni

sedevacante

 

Sono in arrivo ai cardinali le lettere di convocazione inviate dal cardinale decano Angelo Sodano per le congregazioni generali pre-Conclave. Le Congregazioni sono convocate con inizio lunedì prossimo, 4 marzo, alle 9.30 nell’Aula Nuova del Sinodo. Le Congregazioni dei cardinali continueranno fino a quando non sarà raggiunto il numero completo dei cardinali elettori e solo allora il Collegio deciderà la data di ingresso in Conclave.

SEDE VACANTE, TEMPO D’ATTESA
Da ieri sera alle 20 la Chiesa è entrata nel periodo della cosiddetta Sede vacante. Per spiegare le caratteristiche di questo particolarissimo periodo della vita della comunità cattolica, Avvenire ha interpellato il cardinale Francesco Coccopalmerio, 74 anni, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Incontriamo il porporato, lombardo ma con radici abruzzesi per via paterna, poco dopo che ha salutato Benedetto XVI, insieme agli altri membri del Collegio cardinalizio, nella Sala Clementina. «Era sereno – racconta – con occhi luminosi che lasciavano trasparire il suo amore per il Signore e quindi la sua delicatezza per le persone che incontra». Ecco l’intervista.

Eminenza, quando si verifica la cosiddetta Sede vacante?
Quando il Papa non c’è più: il che si verifica o nel momento della morte oppure nel momento stabilito dal Papa stesso nel caso in cui egli abbia dato le dimissioni.

In questo periodo cosa cambia per la vita delle diocesi e delle parrocchie?
Nella vita delle diocesi e delle parrocchie non cambia nulla: i vescovi diocesani e i parroci continuano nel loro ministero, le celebrazioni liturgiche continuano come sempre, con il solo particolare che nella preghiera eucaristica della Messa non si nomina il Papa per il semplice motivo che il nuovo Papa non c’è ancora. Pertanto viene ricordato solo il nome del vescovo della diocesi.

E nel governo della Chiesa universale?
Come stabilisce l’articolo 14 della Costituzione apostolica Universi Dominici gregis emanata da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, cioè la legge canonica per il periodo di Sede vacante «alla morte del Pontefice», oggi diciamo anche: nel momento delle dimissioni del Pontefice, «tutti i capi dei dicasteri della Curia Romana … come anche i membri dei medesimi dicasteri cessano dall’esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore…».

Qual è la ratio di questa norma?
Motivo di questa norma è che i capi o i membri dei dicasteri della Curia Romana agiscono per mandato del Papa per cui, se il Papa non c’è, non possono continuare ad agire. Il Camerlengo (incarico attualmente ricoperto dal cardinale Tarcisio Bertone, ndr), però, è colui che compie gli adempimenti necessari in periodo di Sede vacante, mentre il Penitenziere Maggiore deve provvedere ai casi di coscienza anche gravi e a volte urgenti. Come stabilito dallo stesso articolo 14 e dai seguenti, non cessa neppure il cardinale vicario per la città di Roma né i cardinali che governano la Basilica di San Pietro e la Città del Vaticano.

Chi presiede al governo della Curia in questo periodo?
Come già detto, è l’ufficio del Camerlengo, cioè di quel cardinale che dal Papa precedente è stato nominato a questo importante ministero, evidentemente con l’assistenza del Collegio dei cardinali.

Cosa è che si può decidere in questo periodo?
Diciamo in genere: le questioni ordinarie, che non rivestano particolare importanza, salvo i casi di urgenza, come previsto dagli articoli dal 24 al 26 della Costituzione apostolica sopra citata. Per esempio nei dicasteri prosegue lo studio delle varie questioni la cui decisione, se si stratta di temi importanti, sarà sottoposta al futuro Pontefice.

E cosa no?
Per esempio la nomina dei vescovi.

Quando finisce la Sede vacante? 
Quando c’è il nuovo Papa, e cioè nel momento in cui il cardinale validamente eletto ha espresso la sua accettazione.

Ma può essere eletto Papa un non cardinale?
Certamente: basta leggere il primo paragrafo del canone 332 del Codice di diritto canonico. Qualsiasi battezzato cattolico, di sesso maschile, può essere eletto Papa; nel caso non sia ancora vescovo deve ricevere subito la consacrazione.

Come ipotesi di scuola, che tutti non ci auguriamo: quali sono i problemi che possono sorgere se il Conclave e così anche la Sede vacante durasse troppo a lungo?
Si rischierebbe di limitare o, eventualmente, di bloccare la vita della Chiesa a livello di governo della Chiesa universale. Per esempio, richiamandoci a quanto detto sopra, si rischierebbe di avere diocesi senza vescovo per un tempo eccessivamente lungo.

Vista l’esperienza che stiamo vivendo, prevede che in futuro ci possano essere ritocchi legislativi per meglio definire la figura del Papa emerito?
Credo che qualche precisazione sarà utile e necessaria.

 

Gianni Cardinale – avvenire.it