MAGGIOR RIGORE SUI MIRACOLI: LA STRETTA DI FRANCESCO

Maggior rigore e naturalmente anche maggiore trasparenza.  Papa Francesco prosegue, un tassello qui e uno là, nella riforma della Curia Romana e per la seconda volta in pochi mesi interviene, attraverso la Segreteria di Stato, sulla Congregazione per le cause dei santi. Alla fine agosto ha dato mandato al cardinale Pietro Parolin di approvare il nuovo regolamento della Consulta medica che analizza dal punto di vista scientifico le presunte guarigioni inspiegabili. L’Osservatore romano che ha pubblicato il testo venerdì 23 settembre ha intitolato “Con il massimo rigore” e l’arcivescovo Marcello Bartolucci, segretario del dicastero, in un articolo sul quotidiano vaticano spiega in pratica che i miracoli sono una cosa seria, definendoli “non marginali nel Vangelo e neppure delle cause dei santi”, da esaminare quindi “con il massimo rigore”.

Alcuni mesi fa il Papa aveva dato mandato a Parolin di procedere all’abolizione delle vecchie norme sull’amministrazione dei beni delle Cause dei santi, cosa avvenuta poi con un rescritto del cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione. Si è trattato di una sorta di “spending review” che ha stabilito regole sui costi e sui controlli sulle cause “perché gli onorari e le spese siano contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento”.  In quella occasione venne rafforzato anche il sistema di “check and balance”, distinguendo il ruolo di “Amministratore” da quello di “Postulatore”,  precisando le procedure contabili e  il ruolo della Congregazione per le Cause dei Santi come “alta autorità di vigilanza”. La stretta sulla Consulta medica prevede la maggioranza qualificata per indicare una guarigione non spiegabile, che deve essere di 5 su 7 che oppure di 4 su 6 dei membri della Consulta. Finora bastava la maggioranza semplice, anche se dal pontificato di Benedetto XVI era prassi non scritta cercare la maggioranza qualificata.

Inoltre il caso di un presunto miracolo non può essere esaminato più di tre volte, mentre prima non c’era una tempo limite. Inoltre se si richiede il riesame non può essere fatto dagli stessi membri della Consulta, ma occorre nominarne dei nuovi. In passato era sta la stessa consulta a riesaminare casi bocciati o rimasti in sospeso. Viene messo un limite anche ai mandati del presidente della Consulta, che può avere una sola riconferma dopo il primo mandato di 5 anni. Il nuovo regolamento prevede anche che tutti quelli che si occupano del presunto miracolo si attengano al segreto e che i compensi ai periti “siano corrisposti solo tramite assegno bancario”. Il  tariffario non è stato reso noto, ma secondo quanto si apprende prevederebbe 500 euro per ciascuno dei periti e circa 4000 euro per i sette membri della Consulta. Qualche mese fa l’agenzia di stampa dei vescovi americani Catholic News Service aveva calcolato che una causa di canonizzazione, a partire dagli indizi preliminari fino alla Messa sul sagrato di San Pietro, può arrivare costare mediamente  fino a 250 mila dollari, tra spese per l’ascolto dei testimoni, l’esumazione del candidato alla santità per la ricognizione del cadavere, la pubblicazione della “positio”, le spese per i consulti teologici, storici, medici e le cerimonie.

La Consulta medica delle Congregazione delle cause dei santi fui creata da Giovanni XXIII nel 1959, che unificò due organismi dove sedevano medici previsti da Pio XII nel 1948, presso quella che allora si chiamava Congregazioni dei sacri. Ma già tra il XII e il XIII secolo vennero stabilite procedure giuridiche e quindi analisi mediche per l’accertamento degli eventi definiti prodigiosi, oltre  alla valutazioni teologiche. Un progressivo perfezionamento delle norme avvenne a partire dalla causa di canonizzazione di San Carlo Borromeo nel 1610. In quella occasione, ricorda mons. Marcello Bartolucci,” “vennero presentati una decina di presunti miracoli che furono sottoposti, forse per la prima volta, ad un esame dei periti”. Poi nel 1678 papa Innocenzo XI rese obbligatorio l’esame scientifico. Il primo albo dei periti medici venne autorizzato da Benedetto XIV nel 1743. Ma fu il Codice di diritto canonico del 1917 a stabilire formalmente con il can. 2118, che prima di passare all’esame dei teologi un miracolo doveva essere esaminato necessariamente da due periti medici. La circostanza venne confermata dal nuovo Codice di diritto canonico del 1983.

famigliacristiana.it