Le basi del diritto alla vita

di Antonio Gaspari

ROMA, lunedì, 20 febbraio 2012 (ZENIT.org).- L’introduzione nelle legislazioni nazionali e internazionali del riconoscimento della persona fin dal concepimento e il rispetto dell’obiezione di coscienza per tutti coloro che non intendono partecipare all’interruzione volontaria di gravidanza, sono due temi di scottante attualità

In una intervista pubblicata da “Si alla Vita” (febbraio n.,2/2012) il prof. Cesare Mirabelli, noto giurista italiano, già Presidente della Corte costituzionale ha spiegato quali sono le basi del diritto alla vita e all’obiezione di coscienza.

Da più parti in Europa e nel mondo ci sono richieste per precisare nelle legislazioni nazionali e internazionali che la vita inizia fin dal concepimento. Qual è il suo parere in proposito?

Mirabelli: La legislazione italiana nella legge 194, pur soffrendo di distorsioni , afferma che lo Stato garantisce e tutela la vita umana dal suo inizio, che significa fin dal concepimento.

Questo significa che il diritto alla vita è essenziale, e potrebbe essere rafforzato da una affermazione costituzionale. Se dovessi preferire un espressione non userei “persona”, ma affermerei la tutela della vita il diritto alla vita fin dal concepimento. Difesa della dal concepimento fino alla morte naturale. Questo potrebbe essere un punto di riferimento internazionale.

Sono favorevole affinché l’espressione tecnica va riaffermata rendendo esplicito che il diritto dell’essere umano fin dal concepimento

La nuova Costituzione Ungherese afferma che “Ognuno hadirittoalla vita e alla dignità umana. La vita del feto è protettafindal concepimento”.

Mirabelli: La nuova costituzione ungherese ha una dizione corretta perché il concepito ha un diritto alla nascita, gli appartiene un diritto alla vita. Questa è una concezione corretta, il concepito ha un diritto alla vita.

il diritto alla vita del concepito dovrebbe essere l’elemento che dovrebbe essere portato avanti in una discussione costituzionale o nella impostazione di trattati internazionali .

Questa affermazione ha suscitato tante polemiche. Alcuni temono che introdurre questo concetto metterebbe in discussione tutte le leggi che autorizzano l’interruzione volontaria di gravidanza.

Mirabelli: In molte legislazioni si difende la vita fin dal concepimento.. Il Codice Civile brasiliano prevede la personalità del concepito. E’ chiaramente scritto che”La personalità civile della persona comincia con la nascita con vita; però la legge garantisce i diritti del nascituro fin dal concepimento” (Codice Civile art. 2). Questo concetto rispondead una tradizione che è presente anche nella scuola “romanistica”. Credo quindi che sarebbe opportuno che ci sia un rafforzamento costituzionale e internazionale in merito al riconoscimento dei diritti fin dal concepimento. Per quanto riguarda le legislazioni che autorizzano l’interruzione volontaria di gravidanza,almeno per legge italiana, il fondamento giuridico si basa sulla tutela della vita del nascituro sulla tutela della vita e della salute della madre. Il fatto che poi nella pratica non sia proprio così, non può cancellare i fondamenti della legge.

C’è una grande discussione circa il diritto all’obiezione di coscienza. La legge 194 prevede l’obiezione di coscienza, ma diverse direzioni sanitarie stanno facendo pressioni sui medici, in particolare sui cardiologi che devono sottoscrivere le procedure per l’intervento.

Mirabelli: Secondo la legge 194, non può esserci un obbligo di partecipazione a tutte le fasi che riguardano e sono preordinate all’interruzione volontaria di gravidanza. il vincolo riguarda l’assistenza successiva all’intervento e le emergenze nei casi in cui la vita della madre è in pericolo.

La legge protegge in maniera ampia l’obiezione di coscienza. Non ci può essere un interpretazione restrittiva alla legge perché il diritto all’obiezione di coscienza tutela un diritto fondamentale della persona, perciò tutte le attività che sono collegate all’interruzione volontarie di gravidanza non possono essere richieste a chi ha professato l’obiezione di coscienza.

La legge dice espressamente che il personale sanitario e chi lavora nelle attività ausiliarie non è temuto a prender parte alle procedure che sono indicate per interventi di interruzione volontaria di gravidanza.

Le procedure sono tutte quelle preordinate per l’intervento. Al cardiologo sono richieste una serie di pratiche preordinate per permettere l’intervento di interruzione volontaria di gravidanza.

Inoltre il diritto all’obiezione di coscienza non può essere ristretto o riconosciuto solo ad alcuni, discriminando altri.

A questo proposito all’articolo 9 dellaLegge 194/78 è scritto che: “l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”.

La legge precisa che “ il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie può sollevare obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione che deve essere inviata al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL territorialmente competente e deve contenerne la volontà”.