La natura della sinodalità nel Sinodo sull’Amazzonia. Dal consultivo al deliberativo?

Vaticano 

L’Osservatore Romano 

(Francesco Coccopalmerio) Nel Documento finale del Sinodo sull’Amazzonia (26 ottobre 2019), al capitolo v «Nuovi cammini di conversione sinodale» si incontrano espressioni che richiamano l’attenzione per quanto concerne la natura della sinodalità. Possiamo rileggere alcune affermazioni:
«Per camminare insieme, la Chiesa di oggi necessita di una conversione alla esperienza sinodale. È necessario rafforzare una cultura di dialogo, di ascolto reciproco, di discernimento spirituale, di consenso e comunione per trovare spazi e modi didecisione congiunta e rispondere alle sfide pastorali» (n. 88); «Le forme organizzative per l’esercizio della sinodalità possono essere varie… offrendo speciale attenzione alla partecipazione effettiva dei laici nel discernimento e nella presa di decisioni, potenziando la partecipazione delle donne» (n. 92); «Come espressione della corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa … sono sorte le assemblee e i consigli di pastorale in tutti gli ambiti ecclesiali… Riconosciamo la necessità di fortificare e ampliare gli spazi per la partecipazione del laicato, sia nella consultazione come nella presa di decisioni, nella vita e nella missione della Chiesa» (n. 94); «… si chiede che la voce delle donne sia ascoltata, che esse siano consultate e partecipino alla presa di decisioni e, in questo modo, possano contribuire con la loro sensibilità alla sinodalità ecclesiale» (n. 101). 
Il corsivo delle citazioni è nostro e vuole sottolineare una ripetuta affermazione dei testi citati: la sinodalità ecclesiale consiste, o può consistere, nella “decisione congiunta” o nella “presa di decisioni”, da parte evidentemente di pastori e fedeli in attività congiunta per il bene della comunità. 
E, pertanto, se si afferma che pastori e fedeli in attività congiunta prendono le decisioni, si afferma nello stesso tempo che anche fedeli, per quanto — ovviamente — insieme ai pastori, prendono le decisioni. 
A questo punto, però, è del tutto spontaneo il riferimento alla normativa canonica e quindi in modo principale al Codice di diritto canonico, relativamente a quegli organismi in cui si parla di sinodalità.
Oltre al caso, assolutamente peculiare, del Concilio ecumenico (cann. 336-341), possiamo vedere: il sinodo dei vescovi (cann. 342-348), i concili particolari (cann. 439-446), il sinodo diocesano (cann. 460-468), il consiglio presbiterale (cann. 495-502), il consiglio pastorale diocesano (cann. 511-514), il consiglio pastorale parrocchiale (can. 536). In tutte queste strutture viene attuata la sinodalità, perché ai vari livelli, i vari pastori con i vari fedeli svolgono un’attività congiunta per il bene delle comunità ecclesiali. 
Notiamo, ora, con particolare attenzione, che relativamente alle strutture ecclesiali che ho appena elencate, il Codice si preoccupa di precisare: «hanno voto solo consultivo». Così per il sinodo diocesano (can. 466), così per il consiglio presbiterale (can. 500, § 2), per il consiglio pastorale diocesano (can. 514, § 1), così, con altre espressioni, anche per il sinodo dei vescovi (cann. 342-343) o, infine, per vari membri dei concili particolari (cann. 443, § § 3-5; 444, § 2).
Mi sia consentita una breve nota per capire meglio la precisazione del Codice. Nella struttura del consultivo, o dell’attività consultiva, o del voto consultivo, sono in gioco e quindi in relazione due soggetti, uno chiamato consulente e l’altro chiamato deliberante. Il soggetto consulente è quello che dà consigli al soggetto deliberante e pertanto suggerisce cosa preferibilmente si dovrebbe fare. Il soggetto deliberante è quello che riceve i consigli del soggetto consulente e poi prende una decisione su cosa si deve fare. Nel caso particolare del consultivo ecclesiale, il soggetto consulente sono i fedeli, il soggetto deliberante è il pastore: i fedeli danno i consigli, il pastore prende le decisioni.
Però i testi del Sinodo, come appena constatato, affermano ripetutamente che anche i fedeli insieme con il pastore prendono le decisioni. 
E, allora, anche se — ovviamente — i testi sinodali si esprimono in modo non tecnico cioè non preciso relativamente al linguaggio canonico, si deve comunque constatare che i testi stessi e la precisazione del Codice fanno a pugni, si trovano, cioè, in patente contrasto: anche i fedeli insieme con il pastore prendono le decisioni. Orbene, per il motivo che, come peraltro ovvio, prendere decisioni significa deliberare, allora affermare, relativamente ai fedeli, che non soltanto danno consigli ai pastori, ma anche con i pastori prendono le decisioni, significa passare, relativamente ai fedeli, dal consultivo al deliberativo. Dal consultivo del Codice al deliberativo del Sinodo.
La completa differenza concettuale è davanti agli occhi.
Cosa, dunque, potrà avvenire? Se il Papa accetterà i consigli offerti dal Sinodo, cambierà la normativa del Codice?
Lo ritengo certamente possibile, però con alcune precisazioni, che formulo rispondendo a un’obiezione la quale nasce, del tutto spontanea, dalla coscienza del canonista: operare una transizione dal consultivo del Codice al deliberativo dal Sinodo è possibile, cioè legittimo, soprattutto considerando la struttura della Chiesa?
La risposta all’obiezione e perciò le precisazioni sopra annunciate non risultano particolarmente difficili. Anche qui mi sia consentita una breve nota. Nella struttura del deliberativo, o dell’attività deliberativa, o del voto deliberativo, sono in gioco più persone, che però formano una unità, formano un unico soggetto e quindi un soggetto deliberante. Nei testi del Sinodo che abbiamo citati, il pastore e insieme i fedeli formano un unico soggetto, che potrebbe essere chiamato, in quanto prende le decisioni, “soggetto comunionale deliberante”.
Orbene, come agisce, un soggetto comunionale deliberante? È presto detto. Ogni componente il soggetto compie un atto di volontà e lo esprime attraverso un voto, così che dalla maggioranza dei voti si forma una volontà unitaria, che è la volontà del soggetto, e quindi la deliberazione dello stesso (tale è il deliberativo normale o deliberativo civilistico). Poiché, però, il pastore ha una posizione superiore, dal punto di vista gerarchico, a quella degli altri fedeli, ha, cioè, la posizione di capo, il voto del pastore ha, di conseguenza, un valore superiore al voto degli altri fedeli, così che la deliberazione del soggetto consiste nella maggioranza dei voti a cui deve aggiungersi il voto concorde del pastore, che — come ovvio — deve essere libero (tale è il deliberativo ecclesiale).
In altre parole, nel “deliberativo ecclesiale” di un “soggetto comunionale deliberante”, perché ci sia in realtà la deliberazione del soggetto stesso, non è sufficiente che ci sia la maggioranza dei voti, bensì risulta essenziale che a tale maggioranza si aggiunga, in modo — ripetiamo — libero, il voto concorde del pastore. 
E a me pare, tutto sommato, che la predetta concezione sia ragionevole e quindi approvabile. Infatti, da una parte, nulla toglie alla posizione del pastore, il cui voto resta determinante, mentre, dall’altra, sottolinea al massimo che la deliberazione deriva da tutti i membri della comunità, cioè precisamente deriva dal soggetto comunionale deliberante. Soprattutto non si verifica, proprio nel momento culminante del processo di discernimento pastorale in cui si assume una deliberazione, una netta separazione tra pastore e fedeli, per l’ovvio motivo che solo il pastore assume la deliberazione, mentre i fedeli restano esclusi da tale atto, il che appare insufficiente ad attuare una soddisfacente sinodalità. Invece si verifica, proprio — ripeto — nel momento culminante, una piena unità tra pastore e fedeli, e ciò appare adeguato ad attuare una soddisfacente sinodalità.
L’Osservatore Romano, 3-4 dicembre 2019