Inail. Danno biologico, indennizzo più pesante

Da Avvenire

Danno biologico, indennizzo più pesante

Indennizzo danno biologico più pesante. L’importo in capitale (menomazioni tra il 6 e il 15%), da gennaio, è in media più alto di circa il 40% rispetto al passato e non c’è più differenza tra infortunati uomini e donne. A stabilirlo è la delibera del presidente dell’Inail n. 2/2019 che approva l’unica e nuova «tabella indennizzo danno biologico in capitale», in attuazione della riforma voluta dalla legge di bilancio del 2019 (legge n. 145/2018), con miglioramenti delle prestazioni a favore di infortunati e affetti da malattia professionale per circa 110 milioni di euro annui. 

L’indennizzo in capitale del danno biologico è una prestazione, economica ed esente da Irpef, riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 25 luglio 2000 e le malattie professionali denunciate dalla stessa data. La prestazione viene erogata in forma capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), a seconda del grado di menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore (cioè il danno biologico subito) che va a ristorare. In particolare, è erogata: 
• una somma in capitale in caso di infortuni o malattie con invalidità pari o superiore al 6 e inferiori al 16%; 
• una rendita in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%. 
La revisione riguarda il primo tipo di prestazione (quella in capitale). Per gli eventi accaduti fino al 31 dicembre 2018 viene erogata, secondo le “Tabelle indennizzo danno biologico in capitale”, in un’unica soluzione e in funzione di età, sesso e grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni”. Dal 1° gennaio 2019, invece, viene erogata sulla base di un’unica “Tabella indennizzo danno biologico in capitale”, approvata dall’Inail con delibera n. 2/2019, in cui, tra l’altro, non c’è più distinzione di sesso. 

Tra le altre novità, sempre a partire da gennaio 2019, l’Inail ha elevato l’importo dell’assegno funerario a 10mila euro garantendone l’erogazione, inoltre, a prescindere dai precedenti requisiti (gli stessi per aver diritto alla rendita a superstite: limiti di età per i figli e collaterali, vivenza a carico per ascendenti e collaterali). Il nuovo importo dell’assegno continua a essere rivalutato in baste all’Istat. 

Infine, è stato rivisto l’istituto cosiddetto della “vivenza a carico”, mediante introduzione di una soglia di reddito quale limite per poter beneficiare della prestazione della rendita nel caso di soli genitori e/o a fratelli superstiti, a seguito di eventi mortali. È in tal modo superato il requisito prima previsto della mancanza di mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti, sostituito con un parametro reddituale costruito sul reddito netto medio delle famiglie italiane, periodicamente aggiornato dall’Istat.